DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI

Detraibilità fiscale dei prodotti farmaceutici aggiornata al 15/06/2021


Questa “utility” consente, partendo dal codice a barre di un prodotto acquistato in farmacia o in sanitaria, di verificarne il nome, la classe di appartenenza (farmaco, parafarmaco, dispositivo medico), e di valutarne la detraibilità fiscale.

È sufficiente inserire i 9 numeri posti sotto al codice a barre del prodotto acquistato (senza la eventuale lettera iniziale) e premere invio.



 

Normativa attuale

Sono attualmente detraibili dalla dichiarazione dei redditi tutti i prodotti farmaceutici registrati come farmaci e come prodotti omeopatici.

I farmaci acquistati sotto forma di preparazione galenica (cioè farmaci preparati in farmacia a partire dai principi attivi in polvere o in soluzione) sono detraibili solamente se sono preparati direttamente dal farmacista. Se non è possibile rilasciare lo scontrino parlante il farmacista può redigere una fattura dove indica: natura del prodotto “Farmaco” qualità “preparazione galenica” quantità “numero di confezioni”.

I prodotti farmaceutici registrati come Parafarmaci o Integratori Alimentari, non sono invece detraibili.

All’interno di questa ultima categoria, fanno eccezione i parafarmaci riconosciuti come “dispositivi medici“.

Dispositivi medici

 

Per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione se:

  • dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
  • è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Il Ministero ha comunque fornito una lista di dispositivi medicali che sono sicuramente conformi e che riportano il marchio CE:

marchio CE

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI DISPOSITIVI MEDICI DETRAIBILI

  • Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
  • Montature per lenti correttive dei difetti visivi
  • Occhiali premontati per presbiopia
  • Apparecchi acustici
  • Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
  • Siringhe
  • Termometri
  • Apparecchio per aerosol
  • Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
  • Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
  • Pannoloni per incontinenza
  • Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
  • Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
  • Lenti a contatto
  • Soluzioni per lenti a contatto
  • Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
  • Materassi ortopedici e materassi antidecubito
  • Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000:
  • Contenitori campioni (urine, feci)
  • Test di gravidanza
  • Test di ovulazione
  • Test menopausa
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
  • Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
  • Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
  • Test autodiagnosi prostata PSA
  • Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
  • Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
  • Test autodiagnosi per la celiachia

Per questi dispositivi, l’acquirente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE:

 

DEFINIZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI

Per “Dispositivo Medico” si intende:

a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui e’ destinato, con mezzi farmacologici o immunologici ne’ mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l’utilizzazione prevista dal fabbricante stesso;
c) dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi dispositivo composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme, da uno strumento, da un apparecchio o da un sistema utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo  umano al fine di fornire informazioni sugli stati fisiologici o sugli stati sanitari o di malattia o anomalia congenita;